Art. 11
Presentazione dei titoli e delle merci e non trasmissibilità dei documenti
In vigore dal 12 apr 2006
Presentazione dei titoli e delle merci e non trasmissibilità dei documenti
1. Per i prodotti soggetti ai regimi specifici di approvvigionamento, i titoli d’importazione, di esenzione e di aiuto devono essere presentati alle autorità doganali, per l’espletamento delle opportune formalità, entro quindici giorni lavorativi dalla data di autorizzazione allo sbarco della merce. Le autorità competenti hanno la facoltà di ridurre questo termine massimo.
Per i prodotti che sono stati oggetto di un perfezionamento attivo o di un magazzinaggio doganale nelle Azzorre, a Madera o nelle isole Canarie per esservi successivamente immessi in libera pratica, il termine massimo di quindici giorni decorre dalla data di presentazione della domanda dei documenti di cui al primo comma.
2. La merce va presentata alla rinfusa o in lotti separati, corrispondenti al titolo presentato.
I titoli sono utilizzati per un’unica operazione all’atto dell’espletamento delle formalità doganali.
3. I documenti non sono trasferibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:793:oj#art-11