Art. 12
Qualità dei prodotti
In vigore dal 12 apr 2006
Qualità dei prodotti
Solo i prodotti di qualità sana, leale e mercantile ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 beneficiano dei regimi specifici di approvvigionamento.
La conformità dei prodotti ai requisiti di cui al primo comma deve essere esaminata secondo le disposizioni e gli usi vigenti nella Comunità, al più tardi nella fase della prima commercializzazione.
Qualora si constati che un prodotto non è conforme ai requisiti di cui al primo comma, il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è ritirato e il quantitativo corrispondente è reimputato al bilancio previsionale di approvvigionamento. Nel caso in cui un aiuto sia stato concesso conformemente all’, l’aiuto viene rimborsato. Nei casi in cui un’importazione sia stata effettuata conformemente agli , il dazio all’importazione viene pagato, salvo nel caso in cui l’interessato fornisca la prova che i prodotti sono stati riesportati o distrutti.
Storico versioni
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