Art. 4

Titolo d’importazione

In vigore dal 12 apr 2006
Titolo d’importazione 1.   Per i prodotti soggetti alla presentazione di un titolo d’importazione, l’esenzione dai dazi all’importazione, di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006, viene applicata previa presentazione del suddetto documento. 2.   Detto titolo di importazione è compilato secondo il formulario di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000. 3.   La domanda di titolo di importazione e il titolo di importazione stesso recano alla casella 20 una delle diciture elencate nell’allegato I, parte A, nonché una delle diciture elencate nell’allegato I, parte B. 4.   Il titolo d’importazione reca, nella casella 12, l’indicazione dell’ultimo giorno di validità. 5.   Il titolo d’importazione viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento. 6.   I dazi all’importazione vengono riscossi per i quantitativi che risultano in eccedenza rispetto a quelli specificati nel titolo d’importazione. La tolleranza del 5 % prevista all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è ammessa condizionatamente al pagamento dei pertinenti dazi d’importazione.
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Titolo d’importazione (Art. 4 Regolamento (UE) 2006/793) — Testo vigente | Portale Normativo