Art. 26

Correzione degli errori palesi

In vigore dal 12 apr 2006
Correzione degli errori palesi Una domanda di aiuto può essere rettificata in qualsiasi momento dopo la sua presentazione, in caso di errore palese riconosciuto dall’autorità competente.
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Correzione degli errori palesi (Art. 26 Regolamento (UE) 2006/793) — Testo vigente | Portale Normativo