Art. 18
Esportazioni tradizionali, esportazioni nell’ambito del commercio regionale e spedizioni tradizionali di prodotti trasformati
In vigore dal 12 apr 2006
Esportazioni tradizionali, esportazioni nell’ambito del commercio regionale e spedizioni tradizionali di prodotti trasformati
1. Il trasformatore che abbia dichiarato, a norma dell’, paragrafo 4, l’intenzione di esportare nel quadro di correnti tradizionali di scambio o del commercio regionale o di spedire, nel quadro di correnti tradizionali di scambio, come quelle di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annui dei quantitativi di cui agli allegati da II a V. Le autorità competenti rilasciano le autorizzazioni necessarie per garantire che le operazioni in questione non superino i suddetti quantitativi annui.
Si intende per «commercio regionale» il commercio effettuato, per ogni DOM, per le Azzorre e Madera e per le isole Canarie, con destinazione dei paesi terzi di cui all’allegato VI.
Per le esportazioni nell’ambito del commercio regionale, l’esportatore presenta alle autorità competenti i documenti previsti dall’ del regolamento (CE) n. 800/1999, entro il termine fissato dall’ del suddetto regolamento. In caso di mancata presentazione di tali documenti nel termine previsto, le autorità competenti procedono al recupero del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento.
I prodotti consegnati nei DOM, nelle Azzorre, a Madera o nelle isole Canarie, che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento e che servono all’approvvigionamento di navi e aeromobili, si considerano consumati in loco.
2. Le operazioni di trasformazione che possono dare luogo a un’esportazione tradizionale o nell’ambito del commercio regionale o a una spedizione tradizionale conforme al paragrafo 1, devono soddisfare, mutatis mutandis, le condizioni di trasformazione applicabili in materia di regime di perfezionamento attivo e di regime di trasformazione sotto controllo doganale, di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (20) e al regolamento (CEE) n. 2454/93, ad esclusione di tutte le usuali manipolazioni.
3. L’esportazione dei prodotti di cui al presente articolo non è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione.
4. Per i prodotti esportati di cui al presente articolo, alla casella 44 della dichiarazione di esportazione è apposta una delle diciture che figurano all’allegato I, parte I.
Storico versioni
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