Art. 26
Comitato di gestione
In vigore dal 30 gen 2006
Comitato di gestione
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei pagamenti diretti istituito dall’articolo 144 del regolamento (CE) n. 1782/2003, tranne per l’attuazione dell’ del presente regolamento, per il quale la Commissione è assistita dal comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale istituito dall’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e per l'attuazione dell' del presente regolamento, per il quale la Commissione è assistita dal comitato fitosanitario permanente istituito dalle decisione 76/894/CEE (29).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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