Art. 23

Dotazione finanziaria

In vigore dal 30 gen 2006
Dotazione finanziaria 1.   Le misure previste dal presente regolamento, eccettuate quelle di cui all’, costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (27), per il periodo fino al 31 dicembre 2006. Con effetto dal 1o gennaio 2007 le stesse misure costituiranno un intervento per regolare i mercati agricoli ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (28). 2.   La Comunità finanzia le misure di cui ai titoli II e III del presente regolamento per un importo annuo pari a: — per i dipartimenti francesi d'oltremare : 84,7 milioni di EUR, — per le Azzorre e Madera : 77,3 milioni di EUR, — per le Isole Canarie : 127,3 milioni di EUR. 3.   Le dotazioni assegnate annualmente ai programmi di cui al titolo II non possono essere superiori ai seguenti importi: — per i dipartimenti francesi d'oltremare : 20,7 milioni di EUR, — per le Azzorre e Madera : 17,7 milioni di EUR, — per le Isole Canarie : 72,7 milioni di EUR. 4.   Per il 2006 gli importi annui di cui ai paragrafi 2 e 3 sono decurtati dell'importo di tutte le spese sostenute in seguito alle misure attuate a norma dei regolamenti di cui all'.
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