Art. 21

Aiuto di Stato a favore della produzione di tabacco

In vigore dal 30 gen 2006
Aiuto di Stato a favore della produzione di tabacco La Spagna è autorizzata a concedere un aiuto alla produzione di tabacco nelle Isole Canarie ad integrazione del premio istituito dal titolo I del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (26). La concessione di tale aiuto non deve comportare discriminazioni tra i produttori dell’arcipelago. L’importo dell’aiuto non può essere superiore a 2 980,62 EUR per tonnellata. L’aiuto integrativo è concesso nel limite di 10 tonnellate l’anno.
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Aiuto di Stato a favore della produzione di tabacco (Art. 21 Regolamento (UE) 2006/247) — Testo vigente | Portale Normativo