Art. 20

Allevamento

In vigore dal 30 gen 2006
Allevamento 1.   Finché la mandria locale di giovani bovini maschi non raggiunga un livello sufficiente per assicurare il mantenimento e lo sviluppo della produzione locale di carne nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera, è ammessa l’importazione, in esenzione dai dazi doganali di cui all’ del regolamento (CE) n. 1254/1999, a fini d’ingrasso sul posto, di bovini originari dei paesi terzi e destinati al consumo nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera. L’, paragrafo 4, e l’, paragrafo 1, si applicano agli animali che beneficiano dell’esenzione di cui al primo comma del presente paragrafo. 2.   Le quantità di animali che possono beneficiare dell’esenzione di cui al paragrafo 1 è determinata, quando la necessità dell’importazione è giustificata, in funzione dell’evoluzione della produzione locale. Dette quantità, nonché le modalità di applicazione del presente articolo, comprendenti in particolare la durata minima del periodo d’ingrasso, sono stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Gli animali in questione sono destinati in via prioritaria ai produttori che detengono almeno il 50 % di animali da ingrasso di origine locale. 3.   Qualora si applichino l'articolo 67 e l’articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1782/2003, il Portogallo può ridurre il massimale nazionale per i diritti ai pagamenti per le carni ovine e caprine e al premio per vacca nutrice. In tal caso, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, l’importo corrispondente viene trasferito dai massimali fissati a norma delle disposizioni summenzionate alla dotazione finanziaria di cui all’, paragrafo 2, secondo trattino.
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Allevamento (Art. 20 Regolamento (UE) 2006/247) — Testo vigente | Portale Normativo