Art. 19
Settore lattiero-caseario
In vigore dal 30 gen 2006
Settore lattiero-caseario
1. A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1999/2000, ai fini della ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori di cui all’ del regolamento (CE) n. 1788/2003, si considera che abbiano contribuito al superamento soltanto i produttori definiti all’, lettera c), del regolamento suddetto, stabiliti ed operanti nelle Azzorre, i cui quantitativi commercializzati superano il rispettivo quantitativo di riferimento maggiorato della percentuale di cui al terzo comma del presente paragrafo.
Il prelievo supplementare è dovuto per i quantitativi che superano il quantitativo di riferimento così maggiorato, previa ridistribuzione dei quantitativi rimasti inutilizzati all’interno del margine di tale maggiorazione tra tutti i produttori di cui all’, lettera c), del regolamento (CE) n. 1788/2003, stabiliti ed operanti nelle Azzorre, in proporzione al quantitativo di riferimento di cui ciascuno di essi dispone.
La percentuale di cui al primo comma è pari al rapporto tra i quantitativi, rispettivamente di 73 000 tonnellate per le campagne dal 1999/2000 al 2004/2005 e di 23 000 tonnellate a partire dalla campagna 2005/2006, e la somma dei quantitativi di riferimento disponibili in ciascuna azienda al 31 marzo 2000. Essa si applica esclusivamente ai quantitativi di riferimento disponibili nell’azienda al 31 marzo 2000.
2. I quantitativi di latte o equivalente latte commercializzati che superano i quantitativi di riferimento, ma senza superare la percentuale di cui al paragrafo 1, dopo la ridistribuzione ivi prevista, non vengono presi in considerazione per constatare un eventuale superamento da parte del Portogallo, calcolato a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1788/2003.
3. Il regime del prelievo supplementare a carico dei produttori di latte di vacca previsto dal regolamento (CE) n. 1788/2003 non si applica ai dipartimenti francesi d'oltremare né, limitatamente ad una produzione locale di 4 000 tonnellate di latte, a Madera.
4. In deroga agli del regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguada il latte alimentare (25), e limitatamente al fabbisogno locale, è autorizzata a Madera la produzione di latte UHT ricostituito da latte in polvere di origine comunitaria, a condizione che siano assicurati la raccolta e lo smercio della produzione locale di latte. Questo prodotto è destinato esclusivamente al consumo locale.
Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Tali modalità determinano, in particolare, la quantità di latte fresco di produzione locale che deve essere incorporata nel latte UHT ricostituito di cui al primo comma.
Storico versioni
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