Art. 1
Oggetto
In vigore dal 30 gen 2006
Oggetto
Il presente regolamento istituisce misure specifiche nel settore agricolo intese ad ovviare alla lontananza, all’insularità, all’ultraperifericità, alla superficie ridotta, al rilievo, al clima rude ed alla dipendenza da un numero limitato di prodotti delle regioni dell’Unione menzionate all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato (di seguito «regioni ultraperiferiche»).
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