Art. 5

Zucchero

In vigore dal 30 gen 2006
Zucchero 1.   Nel periodo di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, lo zucchero C di cui all' di detto regolamento, esportato a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (18), e introdotto per il consumo a Madera e nelle Isole Canarie sotto forma di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 e per la raffinazione e il consumo nelle Azzorre sotto forma di zucchero greggio di cui al codice NC 1701 12 10 , beneficia, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, del regime di esenzione dai dazi d'importazione nei limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento di cui all' del presente regolamento. 2.   Per l’approvvigionamento delle Azzorre in zucchero greggio, il fabbisogno viene valutato prendendo in considerazione l’andamento della produzione locale di barbabietole da zucchero. I quantitativi che fruiscono del regime di approvvigionamento vengono calcolati in modo che il volume totale annuo di zucchero raffinato nelle Azzorre non sia superiore a 10 000 tonnellate.
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