Art. 4

Esportazione verso i paesi terzi e spedizione verso il resto della Comunità

In vigore dal 30 gen 2006
Esportazione verso i paesi terzi e spedizione verso il resto della Comunità 1.   I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento possono essere esportati verso i paesi terzi o spediti verso il resto della Comunità soltanto alle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Tali condizioni comprendono, in particolare, il pagamento dei dazi all’importazione per i prodotti di cui all’, paragrafo 1, o il rimborso degli aiuti percepiti nell’ambito del regime specifico di approvvigionamento per i prodotti di cui all’, paragrafo 2. Queste condizioni non si applicano ai flussi di scambio tra i dipartimenti francesi d’oltremare. 2.   La limitazione di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti trasformati nelle regioni ultraperiferiche a partire da prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, i quali: a) sono esportati verso i paesi terzi o spediti verso il resto della Comunità, limitatamente ai quantitativi corrispondenti alle esportazioni tradizionali e alle spedizioni tradizionali. I suddetti quantitativi sono definiti dalla Commissione, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, in base alla media delle spedizioni o delle esportazioni effettuate negli anni 1989, 1990 e 1991; b) sono esportati verso i paesi terzi a titolo di commercio regionale, nel rispetto delle destinazioni e delle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2; c) sono spediti dalle Azzorre verso Madera e viceversa. d) sono spediti da Madera verso le Isole Canarie e viceversa. Non è concessa alcuna restituzione all’esportazione di tali prodotti. 3.   In deroga al paragrafo 2, lettera a), possono essere spediti dalle Azzorre nel resto della Comunità i seguenti quantitativi massimi di zucchero (codice NC 1701 ) per i seguenti anni: — nel 2006 : 3 000 tonnellate, — nel 2007 : 2 285 tonnellate, — nel 2008 : 1 570 tonnellate, — nel 2009 : 855 tonnellate.
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