Art. 18

Vino

In vigore dal 30 gen 2006
Vino 1.   Il titolo II, capo II, e il titolo III, capi I e II, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del settore vitivinicolo (23), e il capo III del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (24), non si applicano alle Azzorre e a Madera. 2.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le uve provenienti dalle varietà di viti «ibridi produttori diretti» di cui è vietata la coltura (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont), raccolte nelle Azzorre e a Madera, possono essere utilizzate per la produzione di vino destinato ad essere commercializzato esclusivamente in tali regioni. Entro il 31 dicembre 2013 il Portogallo procede all’eliminazione progressiva degli appezzamenti coltivati a varietà di viti «ibridi produttori diretti» di cui è vietata la coltura, avvalendosi, se del caso, del sostegno di cui al titolo II, capo III, del regolamento (CE) n. 1493/1999. Il Portogallo informa ogni anno la Commissione sull’andamento dei lavori di riconversione e ristrutturazione delle superfici coltivate a varietà di viti «ibridi produttori diretti» di cui è vietata la coltura. 3.   Il titolo II, capo II, e il titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999 e il capo III del regolamento (CE) n. 1227/2000 non si applicano alle Isole Canarie, fatta eccezione per la distillazione di crisi di cui all’ del regolamento (CE) n. 1493/1999, in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta a problemi di qualità.
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Vino (Art. 18 Regolamento (UE) 2006/247) — Testo vigente | Portale Normativo