Art. 17

Programmi fitosanitari

In vigore dal 30 gen 2006
Programmi fitosanitari 1.   La Francia e il Portogallo presentano alla Commissione programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, rispettivamente nei dipartimenti francesi d'oltremare e nelle Azzorre e a Madera. Detti programmi precisano in particolare gli obiettivi perseguiti, le azioni da realizzare, la loro durata ed il loro costo. I programmi presentati a norma del presente articolo non riguardano la protezione delle banane. 2.   La Comunità contribuisce al finanziamento dei programmi di cui al paragrafo 1 sulla base di un’analisi tecnica della situazione regionale. 3.   La partecipazione finanziaria della Comunità di cui al paragrafo 2 e l’importo dell’aiuto sono stabiliti secondo la procedura di cui all’, paragrafi 1 e 3. Secondo la stessa procedura vengono definite le misure che possono beneficiare del finanziamento comunitario. Detta partecipazione può raggiungere il 60 % delle spese ammissibili nei dipartimenti francesi d'oltremare e il 75 % delle spese ammissibili nelle Azzorre e a Madera. Il pagamento è effettuato in base alla documentazione fornita dalle autorità della Francia e del Portogallo. Se necessario, la Commissione può organizzare indagini e farle svolgere per proprio conto dagli esperti di cui all’ della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (22).
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Programmi fitosanitari (Art. 17 Regolamento (UE) 2006/247) — Testo vigente | Portale Normativo