Art. 16
Aiuti di Stato
In vigore dal 30 gen 2006
Aiuti di Stato
1. Per i prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato, ai quali si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato stesso, la Commissione può autorizzare, nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di tali prodotti, aiuti al funzionamento volti ad ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle regioni ultraperiferiche, connesse alla lontananza, all’insularità e all’ultraperifericità.
2. Gli Stati membri possono concedere un finanziamento integrativo per l’attuazione dei programmi comunitari di sostegno di cui al titolo III del presente regolamento. In tal caso, l’aiuto di Stato deve essere notificato dagli Stati membri e approvato dalla Commissione a norma del presente regolamento, in quanto parte integrante dei programmi stessi. L’aiuto così notificato è considerato notificato ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, prima frase, del trattato.
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