Art. 15

Sviluppo rurale

In vigore dal 30 gen 2006
Sviluppo rurale 1.   In deroga all’ del regolamento (CE) n. 1257/1999, per le regioni ultraperiferiche il valore totale dell’aiuto per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l’orientamento verso l’agricoltura sostenibile nelle aziende agricole di dimensioni economiche ridotte, da definire nei complementi di programmazione di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (21), è limitato al 75 % del volume di investimenti ammissibile. 2.   In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, per le regioni ultraperiferiche il valore totale dell’aiuto per gli investimenti in imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano in settori da definire nell'ambito dei complementi di programmazione di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 è limitato al 65 % del volume di investimenti ammissibile. Per le piccole e medie imprese, il valore totale dell’aiuto suddetto è limitato, alle stesse condizioni, al 75 %. 3.   La limitazione di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste tropicali o subtropicali o alle superfici boschive situate nel territorio dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre e di Madera. 4.   In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli importi annui massimi ammissibili a titolo di aiuto comunitario, previsti nell’allegato del medesimo regolamento, possono essere aumentati fino al doppio per la misura di protezione dei laghi nelle Azzorre e per la misura di salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, in particolare la conservazione dei muretti di pietra di sostegno delle terrazze a Madera. 5.   Le misure previste dal presente articolo sono descritte eventualmente nei programmi di cui agli del regolamento (CE) n. 1260/1999, relativi alle regioni in questione.
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