Art. 28

Comunicazioni e relazioni

In vigore dal 30 gen 2006
Comunicazioni e relazioni 1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli stanziamenti di cui dispongono e che intendono impegnare per l’esecuzione dei programmi previsti dal presente regolamento nel corso dell’anno successivo. 2.   Entro il 31 luglio di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sullo stato di attuazione delle misure previste dal presente regolamento l'anno precedente. 3.   Entro il 31 dicembre 2009 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l’impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento, eventualmente corredata di opportune proposte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:247:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Comunicazioni e relazioni (Art. 28 Regolamento (UE) 2006/247) — Testo vigente | Portale Normativo