Art. 14
Simbolo grafico
In vigore dal 30 gen 2006
Simbolo grafico
1. È istituito un simbolo grafico allo scopo di favorire la conoscenza e il consumo dei prodotti agricoli di qualità, come tali o trasformati, tipici delle regioni ultraperiferiche.
2. Le condizioni di utilizzazione del simbolo grafico di cui al paragrafo 1 sono proposte dalle organizzazioni professionali interessate. Le autorità nazionali sottopongono queste proposte, corredate del loro parere, all’approvazione della Commissione.
L’uso del simbolo è controllato da un’autorità pubblica o da un organismo riconosciuto dalle autorità nazionali competenti.
Storico versioni
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