Art. 24

In vigore dal 30 gen 2006
1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programma globale nel quadro della dotazione finanziaria di cui all’, paragrafi 2 e 3, entro il 14 aprile 2006. Il progetto di programma comprende il progetto di bilancio previsionale di approvvigionamento di cui all', paragrafo 2, con l'elenco dei prodotti, i relativi quantitativi e gli importi dell'aiuto per l’approvvigionamento in provenienza dalla Comunità, nonché il progetto di programma di sostegno a favore delle produzioni locali di cui all', paragrafo 1. 2.   La Commissione valuta i programmi globali proposti e ne decide l'approvazione entro quattro mesi al massimo dalla loro presentazione, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 3.   Ciascun programma globale si applica a decorrere dalla data della notifica, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, della sua approvazione.
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Art. 24 Regolamento (UE) 2006/247 — Testo vigente | Portale Normativo