Art. 9
Programmi di sostegno
In vigore dal 30 gen 2006
Programmi di sostegno
1. Sono istituiti programmi comunitari di sostegno alle regioni ultraperiferiche, comprendenti misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo II, del trattato.
2. I programmi comunitari di sostegno sono definiti al livello territoriale giudicato più pertinente dallo Stato membro interessato. Essi sono elaborati dalle autorità competenti designate dallo Stato membro e da questo presentati alla Commissione, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti al livello territoriale pertinente.
3. Può essere presentato un solo programma comunitario di sostegno per ciascuna regione ultraperiferica.
Storico versioni
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