Art. 8
Modalità di applicazione del regime
In vigore dal 30 gen 2006
Modalità di applicazione del regime
Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Esse stabiliscono, in particolare, a quali condizioni gli Stati membri possono modificare i quantitativi di prodotti e la destinazione delle risorse assegnate annualmente ai vari prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento e, se necessario, dispongono l’istituzione di un sistema di titoli d’importazione o di consegna.
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