Art. 25
Modalità di applicazione
In vigore dal 30 gen 2006
Modalità di applicazione
Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Esse comprendono, in particolare:
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le condizioni alle quali gli Stati membri possono modificare i quantitativi e gli importi dell'aiuto per l'approvvigionamento nonché le misure di sostegno o la destinazione delle risorse assegnate a sostegno delle produzioni locali,
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le disposizioni relative alle caratteristiche minime dei controlli e delle sanzioni che gli Stati membri devono applicare,
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la fissazione di misure e di importi ammissibili, a norma dell', paragrafo 1, per gli studi, i progetti dimostrativi, le azioni di formazione e di assistenza tecnica, di cui all', lettera c), e la percentuale massima del finanziamento di tali misure, calcolata in base all'importo totale di ciascun programma.
Storico versioni
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