Art. 22

Esenzione dai dazi doganali per il tabacco

In vigore dal 30 gen 2006
Esenzione dai dazi doganali per il tabacco 1.   Non vengono applicati dazi doganali all’importazione diretta nelle Isole Canarie di tabacchi greggi e semilavorati di cui: a) al codice NC 2401 ; e b) alle sottovoci seguenti: — 2401 10 tabacco greggio non scostolato, — 2401 20 tabacco greggio scostolato, — ex 2401 20 fasce di sigari, presentate su sostegni in bobine, destinate alla fabbricazione di tabacchi, — 2401 30 cascami di tabacco, — ex 2402 10 sigari non finiti sprovvisti di copertura, — ex 2403 10 tabacco spuntato (miscela definitiva di tabacco utilizzata per la fabbricazione di sigarette, sigaretti e sigari), — ex 2403 91 tabacco «omogeneizzato» o «ricostituito», anche sotto forma di fogli o strisce, — ex 2403 99 tabacco espanso. L’esenzione di cui al primo comma si applica a prodotti destinati alla fabbricazione locale di prodotti del tabacco, limitatamente ad un quantitativo annuo d’importazione di 20 000 tonnellate in equivalente tabacco greggio scostolato. 2.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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