Art. 31
Modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003
In vigore dal 30 gen 2006
Modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:
1)
l’articolo 70 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente:
«b)
tutti gli altri pagamenti diretti elencati nell’allegato VI, corrisposti agli agricoltori dei dipartimenti francesi d’oltremare, delle Azzorre e di Madera, delle Isole Canarie e nelle isole del Mar Egeo durante il periodo di riferimento, nonché i pagamenti diretti corrisposti nel periodo di riferimento ai sensi dell’ del regolamento (CEE) n. 2019/93.»;
b)
il paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal seguente:
«2. Fatto salvo l’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2019/93, gli Stati membri concedono i pagamenti diretti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nei limiti dei massimali fissati a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, del presente regolamento, alle condizioni stabilite rispettivamente nel titolo IV, capitoli 3, 6 e da 7 a 13 del presente regolamento e nell’ del regolamento (CEE) n. 2019/93.»;
2)
l’articolo 71, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal seguente:
«2. Fatto salvo l’articolo 70, paragrafo 2, del presente regolamento, nel periodo transitorio lo Stato membro in questione effettua i pagamenti diretti di cui all’allegato VI alle condizioni stabilite rispettivamente nel titolo IV, capitoli 3, 6 e da 7 a 13 del presente regolamento e nell’ del regolamento (CEE) n. 2019/93, nei limiti dei massimali di bilancio corrispondenti alla componente di questi pagamenti diretti nell’ambito del massimale nazionale di cui all’articolo 41 del presente regolamento, fissato secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento.»;
3)
gli allegati I e VI sono modificati secondo quanto stabilito nell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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