Art. 6

In vigore dal 14 dic 2005
Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima della fine del quarto mese che segue ciascuno dei periodi annuali indicati nell’allegato I, i quantitativi di prodotti effettivamente importati in tale periodo ai sensi del presente regolamento. Tutte le notifiche, comprese quelle attestanti che non vi sono state importazioni, sono effettuate mediante il modulo riportato nell’allegato VI.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2005/2040 — Testo vigente | Portale Normativo