Art. 5

In vigore dal 14 dic 2005
1.   La Commissione decide quanto prima sul seguito da riservare alle domande di titoli. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti. Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina l’entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo di cui all’. 2.   I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1. 3.   I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:2040:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo