Art. 5
In vigore dal 14 dic 2005
1. La Commissione decide quanto prima sul seguito da riservare alle domande di titoli.
Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti.
Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina l’entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo di cui all’.
2. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1.
3. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.
Storico versioni
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