Art. 1
In vigore dal 14 dic 2005
Le importazioni nella Comunità, in provenienza dalla Bulgaria e dalla Romania, dei prodotti recanti i numeri d’ordine 09.4671, 09.4752 e 09.4756 di cui all’allegato I del presente regolamento, effettuate nell’ambito del regime stabilito dalle decisioni 2003/286/CE e 2005/430/CE nonché 2003/18/CE e 2005/431/CE, sono subordinate alla presentazione di un titolo di importazione.
I quantitativi annui di prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote di riduzione del dazio doganale di cui alla tariffa doganale comune sono indicati nell’allegato I per ciascun contingente tariffario recante il numero d’ordine riportato nello stesso allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:2040:oj#art-1