Art. 2

In vigore dal 14 dic 2005
I quantitativi annui di cui all’ sono scaglionati in quattro periodi nel modo seguente: a) 25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre, b) 25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre, c) 25 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo, d) 25 % nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2005/2040 — Testo vigente | Portale Normativo