Art. 2
In vigore dal 14 dic 2005
I quantitativi annui di cui all’ sono scaglionati in quattro periodi nel modo seguente:
a)
25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre,
b)
25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre,
c)
25 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo,
d)
25 % nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno.
Storico versioni
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