Art. 7

In vigore dal 14 dic 2005
1.   La validità dei titoli d’importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000. Tuttavia, i titoli non sono più validi oltre il 30 giugno dell’anno in cui sono stati rilasciati. 2.   I titoli d’importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.
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