Art. 3
In vigore dal 14 dic 2005
1. Il richiedente di un titolo d’importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, sia in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, che svolge da almeno dodici mesi un’attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni suine.
Sono tuttavia esclusi dal beneficio del regime di cui all’ i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale.
2. La domanda di titolo deve recare l’indicazione di uno solo dei numeri d’ordine di cui all’allegato I.
La domanda può riguardare più prodotti con codici della nomenclatura combinata differenti, originari di un solo paese. In tal caso, nelle caselle 15 e 16 sono indicati rispettivamente tutti i codici NC e le designazioni corrispondenti.
La domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 25 % del quantitativo disponibile per il numero d’ordine considerato e per uno dei periodi di cui all’.
3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l’indicazione del paese di origine. Il titolo è valido unicamente per l’importazione dei prodotti originari del paese indicato.
4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato II.
5. Nella casella 24 del titolo figura una delle diciture elencate nell’allegato III.
Storico versioni
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