Art. 4
In vigore dal 14 dic 2005
1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei periodi di cui all’.
2. La domanda di titolo è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che non ha presentato né presenterà, per il periodo in corso di cui all’, altre domande relative ai prodotti dello stesso numero d’ordine nello Stato membro di presentazione, né in un altro Stato membro. Se un richiedente presenta più domande relative a prodotti dello stesso numero d’ordine, tutte le sue domande sono irricevibili.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti contrassegnati dai rispettivi numeri d’ordine. Tale comunicazione comprende l’elenco dei richiedenti e i quantitativi richiesti per ciascun numero d’ordine.
Le comunicazioni sono effettuate per via elettronica o per fax, mediante il modulo riportato nell’allegato IV se non sono state presentate domande o i moduli riportati negli allegati IV e V se sono state presentate domande.
Storico versioni
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