Art. 9

In vigore dal 14 dic 2005
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000. In deroga all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d’importazione. A tale fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.
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