Art. 11

In vigore dal 14 dic 2005
Gli importi dei dazi eccedenti l’importo legalmente dovuto contabilizzati a decorrere dal 1o luglio 2005 sono rimborsati o sgravati. A tal fine gli operatori interessati sono invitati a presentare domanda in applicazione delle disposizioni dell’articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, e delle relative disposizioni d’applicazione contenute nel regolamento (CEE) n. 2454/93.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:2040:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Regolamento (UE) 2005/2040 — Testo vigente | Portale Normativo