Art. 11
In vigore dal 14 dic 2005
Gli importi dei dazi eccedenti l’importo legalmente dovuto contabilizzati a decorrere dal 1o luglio 2005 sono rimborsati o sgravati.
A tal fine gli operatori interessati sono invitati a presentare domanda in applicazione delle disposizioni dell’articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, e delle relative disposizioni d’applicazione contenute nel regolamento (CEE) n. 2454/93.
Storico versioni
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