Art. 8

In vigore dal 21 mar 2005
1.   I diritti sono così determinati: Σ R = x D dove: ΣR = gettito annuale dei diritti riscossi dall’Agenzia D = spese annuali iscritte nel bilancio dell’Agenzia x = percentuale delle spese annuali direttamente o indirettamente imputabili alle operazioni di certificazione . 2.   Durante il periodo transitorio previsto all’articolo 53, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1592/2002, una parte del contributo di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento può essere utilizzato, ove occorra, per coprire alcuni costi sostenuti dall’Agenzia per le operazioni di certificazione. In tal caso, durante tale periodo, gli oneri sono così determinati: Σ R = x D - Cp dove: Cp = parte del contributo di cui all’articolo 48 paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1592/2002 utilizzato per finanziare alcune operazioni di certificazione eseguite dall’Agenzia. A partire dal 1o gennaio 2008 e non oltre tale data, Cp = 0.
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