Art. 11
In vigore dal 21 mar 2005
Su domanda del richiedente e previo consenso del direttore esecutivo, può essere eseguita un’operazione di certificazione in forma speciale.
In tal caso, l’operazione di certificazione viene eseguita come segue:
a)
destinandovi categorie del personale che l’Agenzia normalmente non incaricherebbe, secondo le procedure abituali, e/o
b)
destinandovi mezzi umani in modo che l’operazione venga eseguita entro un termine più breve di quello normalmente richiesto dalle procedure abituali dell’Agenzia.
In tal caso, viene applicata una maggiorazione eccezionale ai diritti riscossi per compensare integralmente i costi sostenuti dall’Agenzia per soddisfare questa particolare domanda.
Storico versioni
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