Art. 6
In vigore dal 21 mar 2005
1. I diritti garantiscono entrate globali sufficienti a coprire tutti i costi, diretti, indiretti e specifici, derivanti dalle operazioni di certificazione, compresi i costi per il relativo controllo continuo.
2. L’Agenzia deve distinguere quali tra le sue entrate e le sue spese siano imputabili alle operazioni di certificazione.
A tal fine:
a)
i diritti riscossi dall’Agenzia come corrispettivo delle operazioni di certificazione sono destinati a un conto distinto e sono oggetto di una contabilità distinta;
b)
l’Agenzia stabilisce una contabilità analitica, distinta in entrate e in spese; per ciascuna delle spese elencate nella nomenclatura di bilancio, un criterio di ripartizione determina la percentuale di tale spesa da imputare alle operazioni di certificazione.
3. I diritti sono oggetto di una valutazione globale provvisoria all’inizio di ciascun esercizio finanziario. Tale valutazione ha luogo sulla base dei precedenti risultati finanziari dell’Agenzia, del bilancio preventivo delle spese e delle entrate e del programma di lavoro previsto.
4. Nell’intento di evitare qualsiasi discriminazione nei confronti delle imprese stabilite nel territorio degli Stati membri, i costi del trasporto connessi alle operazioni di certificazione eseguite per conto di tali imprese sono forfettizzati e ripartiti uniformemente tra i richiedenti.
5. L’allegato è riesaminato e rivisto, se necessario, nei 14 mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Successivamente l’allegato può essere rivisto ogni anno.
Gli importi e i coefficienti di cui all’allegato sono pubblicati nella pubblicazione ufficiale dell’Agenzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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