Art. 12
In vigore dal 21 mar 2005
1. I diritti sono dovuti dal richiedente e devono essere pagati in euro.
2. Il rilascio, il mantenimento o la modifica di un certificato o di un’approvazione sono subordinati al pagamento di tutti i diritti dovuti. In caso di mancato pagamento l’Agenzia può revocare il certificato o l’approvazione di cui trattasi, previa notifica al richiedente.
3. La tariffa dei diritti applicata dall’Agenzia e le rispettive modalità di pagamento, sono comunicate al richiedente al momento della presentazione della domanda.
4. Per le operazioni di certificazione che prevedono il pagamento di una parte variabile, l’Agenzia fornisce al richiedente un preventivo di spesa che dev’essere approvato dal richiedente prima dell’inizio della relativa operazione. Tale preventivo viene modificato dall’Agenzia qualora l’operazione si riveli più semplice e più rapida di quanto previsto inizialmente o, al contrario, più complessa e più lunga rispetto a quanto l’Agenzia poteva ragionevolmente prevedere.
5. Per le operazioni che comportano soltanto il pagamento di un parte fissa, la metà di quest’ultima dev’essere pagata prima dell’inizio dell’operazione corrispondente, mentre il saldo può essere pagato al momento del rilascio del certificato o dell’approvazione.
6. Per le operazioni che prevedono il pagamento di una parte variabile, il 30 % dell’importo totale dei diritti dovuti (compresa un’eventuale parte fissa) dev’essere versato prima dell’inizio dell’operazione corrispondente. Il 40 % di tale importo dev’essere versato durante lo svolgimento dell’operazione, in rate trimestrali. Il saldo del 30 % dev’essere versato al momento del rilascio del certificato o dell’approvazione.
7. I diritti dovuti per il mantenimento in vigore dei certificati e delle approvazioni esistenti devono essere versati secondo un calendario pubblicato dall’Agenzia e comunicato ai titolari dei certificati e delle approvazioni. Tale calendario si basa sulle ispezioni svolte dall’Agenzia per verificare che i certificati e le approvazioni siano ancora valide.
8. Nel caso in cui, dopo un primo esame, l’Agenzia decida di non accogliere la domanda, tutti i diritti riscossi vengono restituiti al richiedente, ad eccezione dell’importo destinato a coprire i costi amministrativi del trattamento della domanda. Tale importo è equivalente alla parte fissa D indicata nell’allegato del presente regolamento.
9. Qualora l’Agenzia debba interrompere un’operazione di certificazione, poiché i mezzi del ricorrente sono insufficienti o poiché quest’ultimo non adempie ai suoi obblighi, il saldo totale dei diritti dev’essere pagato al momento in cui l’Agenzia interrompe il suo lavoro.
Storico versioni
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