Art. 14

In vigore dal 21 mar 2005
Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e al più tardi alla data di applicazione degli articoli da 1 a 13, l’Agenzia conferma per iscritto alla Commissione di essere in grado di assumere i compiti affidatigli dal presente regolamento e in particolare di fatturare gli importi dei diritti dovuti dai richiedenti e di rimborsare gli Stati membri.
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