Art. 14
In vigore dal 21 mar 2005
Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e al più tardi alla data di applicazione degli articoli da 1 a 13, l’Agenzia conferma per iscritto alla Commissione di essere in grado di assumere i compiti affidatigli dal presente regolamento e in particolare di fatturare gli importi dei diritti dovuti dai richiedenti e di rimborsare gli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:488:oj#art-14