Art. 13
In vigore dal 21 mar 2005
A decorrere dal 1o giugno 2005, i diritti per operazioni di certificazione sono richiesti e riscossi esclusivamente dall’Agenzia.
Gli Stati membri non riscuotono diritti per le operazioni di certificazione neppure nel caso in cui li effettuino per conto dell’Agenzia.
L’Agenzia rimborsa gli Stati membri per le operazioni di certificazione che questi ultimi effettuano per conto di essa.
Per le operazioni di certificazione effettuate dagli Stati membri per conto dell’Agenzia che sono in corso al 1o giugno 2005, i diritti sono riscossi dall’Agenzia in modo da evitare che il richiedente effettui un doppio pagamento.
Storico versioni
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