Art. 10
In vigore dal 21 mar 2005
Salvo quanto disposto all’, nel caso in cui un’operazione di certificazione venga eseguita, interamente o in parte, al di fuori dei territori degli Stati membri, i costi di trasporto al di fuori di tali territori sono inclusi nei diritti fatturati al richiedente. Per tale operazione, o parte dell’operazione, l’importo dei diritti dovuti è determinato dalla formula:
R = F + (nh * t) + S + V
dove:
R
=
diritto dovuto
F
=
parte fissa, in funzione della natura dell’operazione effettuata (vedi allegato)
nh
=
numero di ore fatturate (nel caso sia applicabile, vedi allegato)
t
=
tariffa oraria (nel caso sia applicabile, vedi allegato)
S
=
costi specifici
V
=
costi di trasporto supplementari.
I costi di trasporto supplementari fatturati al richiedente comprendono i costi effettivi dei trasporti al di fuori dei territori degli Stati membri e il tempo impiegato dagli esperti in tali trasporti, fatturato secondo la tariffa oraria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:488:oj#art-10