Art. 10

In vigore dal 21 mar 2005
Salvo quanto disposto all’, nel caso in cui un’operazione di certificazione venga eseguita, interamente o in parte, al di fuori dei territori degli Stati membri, i costi di trasporto al di fuori di tali territori sono inclusi nei diritti fatturati al richiedente. Per tale operazione, o parte dell’operazione, l’importo dei diritti dovuti è determinato dalla formula: R = F + (nh * t) + S + V dove: R = diritto dovuto F = parte fissa, in funzione della natura dell’operazione effettuata (vedi allegato) nh = numero di ore fatturate (nel caso sia applicabile, vedi allegato) t = tariffa oraria (nel caso sia applicabile, vedi allegato) S = costi specifici V = costi di trasporto supplementari. I costi di trasporto supplementari fatturati al richiedente comprendono i costi effettivi dei trasporti al di fuori dei territori degli Stati membri e il tempo impiegato dagli esperti in tali trasporti, fatturato secondo la tariffa oraria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:488:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo