Art. 7
In vigore dal 21 mar 2005
I diritti sono costituiti da uno o più dei seguenti elementi:
a)
una parte fissa, il cui importo varia in funzione della complessità del compito svolto dall’Agenzia; i diversi valori della parte fissa e dei coefficienti rilevanti sono indicati nell’allegato;
b)
una parte variabile proporzionale al carico di lavoro corrispondente, espressa in numero di ore che si moltiplica per una tariffa oraria calcolata conformemente all’, paragrafo 2; le modalità di calcolo della tariffa oraria applicata dall’Agenzia sono precisate all’, mentre l’importo della tariffa oraria è indicato nell’allegato;
c)
l’importo equivalente ai costi specifici di un’operazione di certificazione, i quali sono integralmente recuperati al loro costo effettivo.
Storico versioni
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