Art. 3

In vigore dal 21 mar 2005
L’Agenzia riscuote onorari per tutti i servizi, compresa la fornitura di merci, che essa rende ai richiedenti, ad eccezione: a) delle operazioni di certificazione; b) della trasmissione dei documenti e delle informazioni, sotto qualsiasi forma, a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2); c) dei documenti disponibili gratuitamente sul sito Internet dell’Agenzia. Inoltre, l’Agenzia riscuote onorari in occasione della presentazione di un ricorso contro una delle sue decisioni ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1592/2002.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2005/488 — Testo vigente | Portale Normativo