Art. 2

In vigore dal 21 mar 2005
Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «onorari»: le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti che fruiscono dei servizi, diversi dalle operazioni di certificazione, resi dall’Agenzia; b) «diritti»: le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti per ottenere, mantenere o modificare i certificati di cui all’ del regolamento (CE) n. 1592/2002 rilasciati, mantenuti o modificati dall’Agenzia; c) «operazioni di certificazione»: tutte le azioni avviate dall’Agenzia, direttamente o indirettamente necessarie al rilascio, al mantenimento e alla modifica dei certificati di cui all’ del regolamento (CE) n. 1592/2002; d) «richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda di beneficiare di un servizio reso dall’Agenzia, compresi il mantenimento o la modifica di un certificato o di un’approvazione; e) «costi diretti»: i costi salariali del personale direttamente impegnato nelle operazioni di certificazione e i costi di trasporto del personale nell’ambito delle operazioni di certificazione; f) «costi specifici»: le spese di vitto e alloggio, le somme destinate a casi imprevisti e le spese di viaggio riconosciute al personale nell’ambito delle operazioni di certificazione; g) «costi indiretti»: la quota-parte delle spese generali dell’Agenzia imputabili all’esecuzione delle operazioni di certificazione, comprese quelle derivanti dallo sviluppo di una parte del materiale regolamentare; h) «costo effettivo»: la spesa effettivamente sostenuta dall’Agenzia; i) «materiale regolamentare»: qualsiasi documentazione emanante dall’Agenzia ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1592/2002.
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