Art. 4
In vigore dal 21 mar 2005
1. L’importo degli onorari riscossi dall’Agenzia è pari al costo effettivo del servizio reso, compreso quello della sua messa a disposizione nei confronti del richiedente.
2. Gli onorari dovuti per la presentazione di un ricorso ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1592/2002 corrispondono ad una somma fissa il cui importo è precisato in allegato. Qualora il procedimento si concluda a favore del ricorrente, l’Agenzia provvede immediatamente a restituire al richiedente tale importo fisso.
3. L’importo degli onorari è espresso in euro e viene comunicato al richiedente prima della prestazione del servizio, unitamente alle modalità di pagamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:488:oj#art-4