Art. 4

In vigore dal 21 mar 2005
1.   L’importo degli onorari riscossi dall’Agenzia è pari al costo effettivo del servizio reso, compreso quello della sua messa a disposizione nei confronti del richiedente. 2.   Gli onorari dovuti per la presentazione di un ricorso ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1592/2002 corrispondono ad una somma fissa il cui importo è precisato in allegato. Qualora il procedimento si concluda a favore del ricorrente, l’Agenzia provvede immediatamente a restituire al richiedente tale importo fisso. 3.   L’importo degli onorari è espresso in euro e viene comunicato al richiedente prima della prestazione del servizio, unitamente alle modalità di pagamento.
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