Art. 33

Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione

In vigore dal 7 mar 2005
Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione 1.   All’inizio di ogni trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di foraggi essiccati per i quali, nel trimestre precedente, sono state presentate domande per l’aiuto di cui all’ del regolamento (CE) n. 1786/2003, ripartendo detti quantitativi per mese di uscita dall’impresa. Entro il 31 maggio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di foraggi essiccati per i quali il diritto dell’aiuto è stato riconosciuto durante la campagna di commercializzazione precedente. La comunicazione dei dati di cui al primo e al secondo comma è ripartita in base alle categorie di cui all’, punto 1). La Commissione utilizza tali dati per accertare il rispetto del quantitativo massimo garantito. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) entro il 30 aprile di ogni anno, la stima dei quantitativi di foraggi essiccati in giacenza presso le imprese di trasformazione al 31 marzo dello stesso anno; b) entro il 30 aprile 2005, i quantitativi di foraggi essiccati in giacenza nelle imprese di trasformazione al 31 marzo 2005, che beneficiano del disposto dell’; c) entro il 31 maggio di ogni anno, il numero di riconoscimenti nuovi, di riconoscimenti ritirati e di riconoscimenti provvisori per la campagna di commercializzazione precedente; d) entro il 31 maggio di ogni anno, statistiche relative ai controlli effettuati a norma degli articoli da 23 a 28 e alle riduzioni ed esclusioni applicate a norma degli , per la campagna di commercializzazione precedente, secondo l’allegato III; e) entro il 31 maggio di ogni anno, un bilancio del consumo di energia utilizzata per la produzione dei foraggi disidratati, secondo l’allegato I, e l’andamento delle superfici investite a leguminose e altri foraggi verdi, secondo l’allegato II, per la campagna di commercializzazione precedente; f) nel corso del mese successivo al termine di ogni semestre, i tenori medi di umidità constatati nel corso del semestre precedente sui foraggi da disidratare e comunicati dalle imprese di trasformazione a norma dell’, paragrafo 4; g) entro il 1o maggio 2005, le misure adottate per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 e del presente regolamento, in particolare le sanzioni nazionali previste a norma dell’ del presente regolamento.
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