Art. 2
Definizioni
In vigore dal 7 mar 2005
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«foraggi essiccati», i prodotti di cui all’ del regolamento (CE) n. 1786/2003, distinti nelle seguenti categorie:
a)
«foraggi disidratati», ossia i prodotti di cui alla lettera a), primo e terzo comma, del summenzionato articolo, essiccati artificialmente al calore; ivi compresi gli «altri simili prodotti da foraggio» ossia tutti i prodotti erbacei da foraggio essiccati artificialmente al calore di cui al codice NC 1214 90 90 , in particolare:
—
le leguminose erbacee,
—
le graminacee erbacee,
—
i cereali raccolti allo stato verde, pianta intera, semi non maturi, di cui all’allegato IX, punto I, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
b)
«foraggi essiccati al sole», ossia i prodotti di cui all’, lettera a), secondo e quarto comma, del regolamento (CE) n. 1786/2003, essiccati secondo una tecnica diversa dall’essiccazione artificiale al calore e macinati;
c)
«concentrati di proteine», ossia i prodotti di cui all’, lettera b), primo comma, del regolamento (CE) n. 1786/2003;
d)
«prodotti disidratati», ossia i prodotti di cui all’, lettera b), secondo comma, del regolamento (CE) n. 1786/2003;
2)
«impresa di trasformazione», l’impresa di trasformazione di foraggi essiccati ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1786/2003, debitamente riconosciuta dal competente Stato membro, nella quale si proceda:
a)
alla disidratazione dei foraggi freschi, utilizzando un essiccatoio conforme ai seguenti requisiti:
—
funzionante con una temperatura dell’aria all’entrata non inferiore a 250 °C; tuttavia per gli essiccatoi a nastro funzionanti con una temperatura dell’aria all’entrata non inferiore a 110 °C, che hanno ottenuto il riconoscimento prima dell’inizio della campagna di commercializzazione 1999/2000, non è fatto obbligo di conformità a tale requisito,
—
la durata di passaggio dei foraggi da disidratare non è superiore a 3 ore,
—
in caso di essiccazione per strati di foraggio, lo spessore di ciascuno strato non è superiore a 1 metro;
b)
alla macinazione dei foraggi essiccati al sole;
c)
alla fabbricazione di concentrati di proteine;
3)
«acquirente di foraggi da essiccare e/o da macinare», ogni persona fisica o giuridica ai sensi dell’, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1786/2003, debitamente riconosciuta dal competente Stato membro, che acquista foraggi freschi presso i produttori per consegnarli alle imprese di trasformazione;
4)
«partita», una quantità determinata di foraggi, di qualità uniforme sotto il profilo della composizione, del tenore di umidità e del contenuto proteico, uscita dall’impresa di trasformazione in una sola volta;
5)
«miscela», un prodotto destinato all’alimentazione degli animali, contenente foraggi essiccati, che sono stati essiccati e/o macinati dall’impresa di trasformazione, e «aggiunte».
Le «aggiunte» sono prodotti di natura diversa dai foraggi essiccati, compresi i leganti e agglomeranti, o della medesima natura, ma essiccati e/o macinati altrove.
Tuttavia, un foraggio essiccato contenente aggiunte nel limite massimo del 3 % del peso totale del prodotto finito non è considerato una miscela, purché il tenore di azoto totale rispetto alla sostanza secca dell’aggiunta non superi il 2,4 %;
6)
«particelle agricole», le particelle identificate secondo il sistema di identificazione delle particelle agricole nell’ambito del sistema integrato di gestione e di controllo, di cui agli del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all’ del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (5);
7)
«domanda unica di aiuto», la domanda di aiuto di cui all’ del regolamento (CE) n. 1782/2003 e agli del regolamento (CE) n. 796/2004;
8)
«destinatario finale di una partita di foraggi essiccati», l’ultima persona che abbia ricevuto la partita nella stessa forma che aveva al momento di uscita dall’impresa di trasformazione, che intenda trasformare il foraggio essiccato o utilizzarlo per l’alimentazione degli animali.
Storico versioni
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