Art. 32
Misure supplementari e assistenza reciproca tra Stati membri
In vigore dal 7 mar 2005
Misure supplementari e assistenza reciproca tra Stati membri
1. Gli Stati membri adottano le misure supplementari eventualmente necessarie per la corretta applicazione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e si prestano reciproca assistenza per l’esecuzione dei controlli previsti dal presente regolamento. Al riguardo, ove le riduzioni od esclusioni pertinenti non siano previste dal presente regolamento, gli Stati membri possono applicare sanzioni nazionali appropriate nei confronti delle imprese di trasformazione o altri operatori della filiera commerciale, come agricoltori o acquirenti che prendono parte alla procedura di concessione degli aiuti, allo scopo di garantire il rispetto delle condizioni di erogazione dell’aiuto.
2. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per garantire l’efficacia dei controlli e permettere di verificare l’autenticità dei documenti presentati e l’esattezza dei dati che si scambiano.
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