Art. 34
Scorte al 31 marzo 2005
In vigore dal 7 mar 2005
Scorte al 31 marzo 2005
1. I foraggi essiccati prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005, che non siano usciti dall’impresa di trasformazione o da uno dei luoghi di deposito di cui all’, lettera a), del presente regolamento, anteriormente al 31 marzo 2005, possono beneficiare dell’aiuto di cui all’ del regolamento (CE) n. 603/95 nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006, purché:
a)
rispettino le condizioni di cui all’ del presente regolamento;
b)
escano dall’impresa di trasformazione sotto il controllo dell’autorità competente, alle condizioni stabilite agli del presente regolamento;
c)
siano imputati ai quantitativi nazionali garantiti assegnati ai rispettivi Stati membri per la campagna di commercializzazione 2004/2005;
d)
siano stati dichiarati e certificati nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005.
2. Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure di controllo necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1.
Storico versioni
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