Art. 3

Prodotti ammissibili all’aiuto

In vigore dal 7 mar 2005
Prodotti ammissibili all’aiuto Ai fini dell’applicazione del presente regolamento sono ammissibili al beneficio dell’aiuto di cui all’ del regolamento (CE) n. 1786/2003 i foraggi essiccati rispondenti ai requisiti previsti in materia di commercializzazione dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali, che: a) escano dal perimetro dell’impresa di trasformazione, tal quali o sotto forma di miscela, oppure, qualora non possano essere immagazzinati entro detto perimetro, da ogni luogo di deposito all’esterno di esso che offra sufficienti garanzie per il controllo dei foraggi immagazzinati e che sia stato preliminarmente riconosciuto dall’autorità competente; b) al momento dell’uscita dall’impresa di trasformazione, presentino le seguenti caratteristiche: i) tenore massimo di umidità del: — 12 % per i foraggi essiccati al sole, i foraggi disidratati che abbiano subito un processo di macinatura, i concentrati di proteine e i prodotti disidratati, — 14 % per gli altri foraggi disidratati; ii) tenore minimo di proteine grezze totali, riferito alla sostanza secca, del: — 15 % per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole e i prodotti disidratati, — 45 % per i concentrati di proteine. Il diritto all’aiuto è limitato ai quantitativi di prodotti ottenuti dall’essiccazione dei foraggi prodotti su particelle utilizzate a scopi agricoli ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
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